IRPEF: imposte sul reddito personale
L'IRPEF è l'imposta nazionale sul reddito delle persone fisiche e si applica secondo scaglioni progressivi. Per il 2026 la L. 199/2025 prevede il 23% fino a 28.000 euro, il 33% sulla parte da 28.001 a 50.000 euro e il 43% oltre 50.000 euro. Il passaggio di scaglione non trasforma tutta la base imponibile nell'aliquota più alta: ogni percentuale riguarda la relativa porzione. Addizionali regionali e comunali, detrazioni, crediti e tipologia di reddito incidono sul risultato finale. Il residente fiscale italiano dichiara normalmente il reddito mondiale; il non residente parte dal reddito di fonte italiana, verificando poi la convenzione applicabile. Un freelance deve separare l'IRPEF dai contributi previdenziali. Il regime forfettario segue una logica diversa: coefficiente di redditività, imposta sostitutiva del 15% e, quando ricorrono le condizioni di nuova attività, aliquota del 5% per il primo anno e i quattro successivi, con ricavi dell'anno precedente entro 85.000 euro.
IRES + IRAP: tassazione societaria
Una SRL residente è generalmente tassata sull'utile fiscale mondiale con IRES al 24%. L'IRAP è un tributo regionale distinto, ordinariamente al 3,9%, calcolato sul valore netto della produzione secondo regole proprie e non semplicemente sull'utile contabile. Aliquote regionali e struttura dei costi possono cambiare il carico, perciò la somma aritmetica delle due percentuali è solo un orientamento. La guida societaria del sito indica per una SRL ordinaria di servizi un'incidenza effettiva complessiva normalmente compresa tra il 27% e il 31%. Una società estera può ricadere in IRES e IRAP quando crea una stabile organizzazione in Italia, per esempio una sede fissa o un agente dipendente che conclude abitualmente contratti. In assenza di stabile organizzazione possono operare ritenute su specifici redditi italiani e le convenzioni contro le doppie imposizioni. Costi del personale, affitti, consulenze, ammortamenti, interessi e rappresentanza seguono limiti di deducibilità da verificare.
IVIE e IVAFE: imposte patrimoniali estere
Chi è residente fiscale in Italia deve mappare ogni anno i patrimoni detenuti all'estero. L'IVIE colpisce gli immobili esteri con aliquota ordinaria dell'1,06%; la base segue una gerarchia prevista dalla legge e richiede di considerare quota di possesso, periodo di detenzione, valore rilevante e crediti per imposte estere quando spettanti. L'IVAFE si applica ordinariamente allo 0,2% sui prodotti finanziari esteri e sale allo 0,4% per quelli detenuti nelle giurisdizioni privilegiate indicate dalle regole. Conti correnti e libretti seguono un criterio diverso: 34,20 euro fissi per conto, proporzionati a possesso e periodo, con esenzione se la giacenza media annua rilevante non supera 5.000 euro. Questa soglia non esonera automaticamente i portafogli d'investimento. Il Quadro RW serve per il monitoraggio e va compilato quando previsto anche se l'imposta calcolata è modesta o nulla. Prima di applicare un'aliquota occorre classificare correttamente ciascun bene.
Imposta sostitutiva da 300.000 euro per neo residenti (2026)
L'articolo 24-bis del TUIR consente al nuovo residente che trasferisce la residenza fiscale dal 1° gennaio 2026 di valutare un regime sostitutivo sui redditi esteri, dopo almeno nove periodi d'imposta non residenti nei dieci precedenti. La L. 199/2025 fissa l'importo annuo a 300.000 euro per il contribuente principale e a 50.000 euro per ogni familiare incluso nell'opzione. Il regime riguarda i redditi di fonte estera coperti dalla scelta; i redditi prodotti in Italia restano tassati con le regole ordinarie. La durata massima è quindici periodi d'imposta e l'opzione è revocabile, non automaticamente rinnovabile. Non nasce semplicemente dal possesso di un visto o di un immobile: immigrazione e residenza fiscale sono piani distinti. La provenienza va documentata per dividendi, stipendi, plusvalenze, distribuzioni e immobili. La convenienza va confrontata con IRPEF ordinaria, addizionali, imposte patrimoniali e trattati prima della prima dichiarazione.
Successioni e donazioni
Nella pianificazione successoria italiana contano il rapporto tra disponente o defunto e beneficiario, la natura del trasferimento e la posizione territoriale dei beni. La guida sulle successioni indica il 4% per i parenti in linea retta con franchigia di 1.000.000 euro, il 6% per fratelli e sorelle con franchigia di 100.000 euro e l'8% per gli altri beneficiari. La riforma 2026 separa le franchigie di donazioni ed eredità: una soglia utilizzata in un canale non va automaticamente considerata consumata nell'altro. Per un non residente, l'imposta italiana riguarda in linea generale i beni situati in Italia; per un residente la ricognizione è più ampia e richiede anche il controllo di eventuali convenzioni. Immobili, partecipazioni e disponibilità liquide hanno documentazione e valori da verificare. Prima di trasferire un bene servono prove dei rapporti familiari, titoli di proprietà e valutazioni coerenti. L'aliquota da sola non descrive il risultato.
Quando uno straniero diventa residente fiscale
La residenza fiscale non è una casella scelta nel modulo del visto, ma una situazione da ricostruire con i fatti. La guida sulla residenza individua tre collegamenti alternativi: iscrizione all'Anagrafe comunale, domicilio inteso come centro degli interessi personali ed economici, e dimora abituale. La presenza fisica per la maggior parte del periodo d'imposta viene spesso riassunta nella regola dei 183 giorni, ma stare sotto tale numero non risolve automaticamente il caso se famiglia, abitazione e attività sono concentrate in Italia. Ogni giornata di presenza può rilevare; calendari di viaggio, contratti, utenze, estratti conto e documenti familiari aiutano a dimostrare la situazione. Un nuovo arrivato dovrebbe ottenere il codice fiscale, regolarizzare il titolo di soggiorno se è extra-UE, registrare l'indirizzo al Comune e coordinare l'uscita fiscale dal Paese precedente. Se entrambi gli Stati rivendicano la residenza, la convenzione applicabile può introdurre criteri di soluzione diversi.
IVA e operazioni transfrontaliere
L'IVA è distinta dalle imposte sul reddito e dipende dall'operazione, non dalla nazionalità del venditore. Un'impresa estera che presta servizi B2B a un cliente italiano titolare di partita IVA applica normalmente il reverse charge per i servizi coperti: emette senza IVA italiana e il cliente assolve il tributo. La registrazione italiana diventa rilevante per una SRL o una sede secondaria, per merci stoccate in un magazzino italiano, per importazioni e per vendite B2C a distanza oltre la soglia UE complessiva di 10.000 euro, salvo utilizzo dell'OSS. La guida IVA indica il 22% come aliquota ordinaria e le aliquote ridotte del 10%, 5% e 4% per le categorie previste. L'OSS consente a un'impresa senza stabile organizzazione o deposito italiano di dichiarare le vendite B2C transfrontaliere tramite un'unica dichiarazione trimestrale. L'IVA sugli acquisti è detraibile solo per attività imponibili, con limiti e pro-rata da controllare.
Dichiarazioni, versamenti e documenti
La compliance fiscale italiana richiede un calendario coerente con il tipo di contribuente e l'anno d'imposta. La guida sulle aliquote raccomanda di usare le scadenze aggiornate dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, invece di copiare date di un anno precedente. Una persona fisica presenta normalmente il Modello Redditi PF; una società utilizza il Modello REDDITI SC. Per il 2026, la guida IRES indica il 30 novembre come termine della dichiarazione societaria relativa al periodo 2025 e il 16 giugno e il 30 novembre per le due rate degli acconti IRES e IRAP. Conserva fatture, contratti, registri, certificazioni estere, presenze in Italia e prove dei requisiti dei regimi agevolati. SPID, CIE e altre credenziali possono consentire l'accesso ai servizi fiscali, ma il canale varia secondo soggetto e modello. Un commercialista può coordinare F24, ritenute, IVA, Quadro RW e trattati; il contribuente deve comunque verificare che ogni documento corrisponda al periodo corretto.