ZES Sud Italia 2026: Credito d’Imposta per gli Investitori Stranieri
La ZES Unica per il Mezzogiorno (Zona Economica Speciale unica) è stata istituita il 1° gennaio 2024 dal DL 124/2023, convertito dalla legge 162/2023, e oggi comprende dieci regioni del Sud Italia. Non riduce l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società: l’agevolazione ZES è un credito d’imposta per investimenti disciplinato dall’art. 16 del DL 124/2023, prorogato e finanziato dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025). L’IRES resta al 24%.
Questa guida descrive il credito con lo stato di settembre 2026: dove si applica, quanto vale, quali sono gli investimenti minimi e massimi, quali settori sono esclusi, quali comunicazioni inviare all’Agenzia delle Entrate e come funziona il separato bonus assunzioni 2026. Se stai ancora scegliendo la forma giuridica, parti dalla nostra guida per aprire un’attività in Italia da straniero.
Avviso di correzione – leggere prima. Versioni precedenti di questa pagina, e molte sintesi di terzi, affermavano che la ZES riduce l’IRES dal 24% al 10% con un tetto di 5,4 milioni di euro di utile e che la domanda si presenta al GSE (Gestore Servizi Energetici). Nulla di tutto ciò esiste nell’ordinamento italiano. L’art. 16 del DL 124/2023 introduce un credito d’imposta per investimenti qualificati; non introduce né un’aliquota IRES ZES né un tetto all’utile. L’autorità competente per il credito ZES è l’Agenzia delle Entrate. Qualsiasi pianificazione costruita su un’“IRES ZES al 10%” va rivista.
Che cos’è la ZES Unica e dove si applica
Una ZES è una parte delimitata del territorio italiano in cui le imprese già operative o che vi si insediano possono fruire di condizioni speciali per gli investimenti e lo sviluppo dell’attività. Dal 2024 le precedenti ZES separate sono state unificate in un’unica ZES Unica per il Mezzogiorno.
La ZES Unica comprende il territorio delle seguenti regioni:
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Marche (aggiunte dalla legge 171/2025)
- Molise
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Umbria (aggiunte dalla legge 171/2025)
Due precisazioni decisive per chi investe:
- Non è l’intero territorio regionale. Il credito ZES riguarda le strutture produttive ubicate nelle zone assistite individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c) per Abruzzo, Marche e Umbria. Un indirizzo generico a Napoli o Bari non è, da solo, prova di una localizzazione ammissibile.
- La ZES ha anche un profilo amministrativo. Per insediare o ampliare uno stabilimento produttivo, la ZES Unica offre un canale di semplificazione attraverso il S.U.D. ZES, lo sportello unico digitale per le attività produttive. È un vantaggio procedurale, distinto dal credito d’imposta.
L’agevolazione: un credito d’imposta per investimenti ex art. 16
L’agevolazione ZES è un credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite sopra indicate. Si tratta di un aiuto regionale agli investimenti concesso nel rispetto dell’art. 14 del regolamento GBER (regolamento (UE) n. 651/2014).
Il credito si utilizza in compensazione: non modifica l’aliquota applicata ai redditi. Una società italiana che produce utili al Sud continua a pagare l’IRES al 24% su quegli utili; se ha realizzato un investimento agevolabile, può usare il credito ZES per ridurre le imposte effettivamente dovute.
Una precisazione su una confusione frequente: l’unica riduzione recente dell’aliquota IRES è la separata “IRES premiale” introdotta dalla legge di bilancio 2025 (legge 207/2024), che ha ridotto l’aliquota dal 24% al 20% per un solo periodo d’imposta (il 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) al ricorrere di stringenti condizioni su riserve, investimenti e occupazione. Non è una misura ZES.
I parametri principali
| Parametro | Regola |
|---|
| Base normativa | Art. 16, DL 124/2023 (convertito dalla legge 162/2023) |
| Proroga e finanziamento | Legge 199/2025, art. 1, commi 438-443 |
| Investimenti agevolabili | Realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 (per la tranche 2026: investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026) |
| Progetto minimo | 200.000 euro |
| Tetto per progetto di investimento | 100 milioni di euro |
| Terreni e immobili | Non oltre il 50% dell’investimento agevolato complessivo |
| Limite di spesa 2026 | 2,3 miliardi di euro per l’anno (2027: 1 miliardo; 2028: 750 milioni) |
| Quadro di aiuti | GBER, art. 14 (aiuti regionali agli investimenti) |
| Autorità competente | Agenzia delle Entrate |
| Anti-delocalizzazione | Attività da mantenere nelle zone assistite per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento (art. 16, comma 5) |
| Certificazione | Effettivo sostenimento delle spese ammissibili certificato da un revisore legale dei conti |
Quanto vale il credito: le aliquote 2026
La percentuale dipende dalla regione, dalla dimensione dell’impresa e dalla dimensione del progetto. Le aliquote pubblicate dal Dipartimento per il Sud per il 2026 sono:
| Regione | Piccola impresa (progetto fino a 50 mln €) | Piccola impresa (grande progetto oltre 50 mln €) | Media impresa (progetto fino a 50 mln €) | Media impresa (grande progetto oltre 50 mln €) | Grande impresa |
|---|
| Campania | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Puglia | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Calabria | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Sicilia | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Basilicata | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Sardegna | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Molise | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Puglia (territori del Fondo per una transizione giusta) | 70% | 50% | 60% | 50% | 50% |
| Sardegna (territori del Fondo per una transizione giusta) | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Abruzzo | 35% | 15% | 25% | 15% | 15% |
| Marche | 35% | 15% | 25% | 15% | 15% |
| Umbria | 35% | 15% | 25% | 15% | 15% |
Due note tecniche. Primo: i “grandi progetti” sono quelli con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro. Secondo: per i grandi progetti l’intensità massima di aiuto per le grandi imprese è calcolata con la metodologia dell’“importo di aiuto corretto” di cui all’art. 2, punto 20, del GBER. La tabella è quella ufficiale 2026: verifica la versione vigente prima di qualsiasi simulazione, perché un pacchetto di incentivi costruito su un’aliquota ipotizzata non è un diritto acquisito.
Quali investimenti sono agevolabili
Le spese ammissibili devono far parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del GBER e riguardare:
- l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES;
- l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali all’investimento, effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Sono esclusi:
- terreni e immobili oltre il 50% dell’investimento agevolato complessivo;
- i beni destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo;
- le acquisizioni tra soggetti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile: acquistare i beni da una società collegata non genera il credito.
Settori e soggetti esclusi
L’art. 16, comma 3, del DL 124/2023 esclude le imprese che operano nei settori:
- siderurgico (ATECO 24.1);
- carbonifero e della lignite (ATECO 05.1 e 05.2);
- dei trasporti, esclusi magazzinaggio e supporto ai trasporti (ATECO 49, 50 con esclusione di 501000 e 503000, e 51);
- della produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (ATECO 35.11, 35.12, 35.13, 35.14 e 35.16);
- della banda larga;
- creditizio, finanziario e assicurativo (ATECO 64, 65 e 66).
Sono inoltre esclusi i soggetti in stato di liquidazione o scioglimento, le imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del GBER e le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Chi può richiedere il credito
Il decreto attuativo del 17 maggio 2024 apre il credito a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile, già operative o che si insediano nella ZES, in relazione ad investimenti qualificati in strutture produttive ammissibili. La proprietà estera non è un ostacolo: la misura riguarda le imprese e nessuna disposizione limita l’accesso delle società con soci non residenti.
Il test concreto non è quindi la nazionalità o la sede della società, ma l’esistenza di un investimento reale in una struttura produttiva ammissibile in zona assistita, la qualificazione dei beni e il mantenimento dell’attività per cinque anni.
Come si presenta la domanda: due comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
Il canale è l’Agenzia delle Entrate. Non è il GSE, e non è la Regione.
Passo 1 – comunicazione iniziale (dal 31 marzo al 30 maggio 2026). Gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026. Per la tranche 2026 questa finestra è chiusa.
Passo 2 – comunicazione integrativa (dal 3 al 17 gennaio 2027). Gli operatori che hanno presentato la comunicazione iniziale devono inviare una comunicazione integrativa che attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti. Essa indica l’ammontare del credito maturato sugli investimenti effettivamente realizzati, le relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione prevista dal decreto attuativo. La mancata trasmissione comporta il rigetto della comunicazione, e l’ammontare degli investimenti realizzati non può superare quello indicato nella comunicazione iniziale.
Passo 3 – utilizzo del credito. Il credito si usa esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con codice tributo 7034 e anno 2026. L’utilizzo non può iniziare prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione integrativa, con cui viene comunicato il riconoscimento all’utilizzo del credito. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle successive fino al completo utilizzo.
I modelli e le istruzioni 2026 sono stati approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026. Per gli investimenti non documentabili con fattura elettronica (compresa la locazione finanziaria) la certificazione va trasmessa con l’applicativo “Consegna documenti e istanze” entro trenta giorni dal provvedimento rilevante. Per la parte documentale, vedi la nostra guida su fattura elettronica e SDI per le imprese straniere: le fatture elettroniche relative agli investimenti sono richieste anche nella comunicazione integrativa del credito ZES.
Per gli investimenti del 2027 e del 2028 il quadro normativo è lo stesso, ma le modalità di trasmissione annuali seguono le istruzioni dell’Agenzia man mano pubblicate. Non dare per scontato che le date del 2026 si ripetano automaticamente.
Condizioni da rispettare e rischi di perdita del credito
- Regola dei cinque anni. I beneficiari devono mantenere la loro attività nelle zone assistite dove è stato realizzato l’investimento per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento. L’inosservanza comporta la revoca dei benefici (art. 16, comma 5).
- Entrata in funzione dei beni. Se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito è rideterminato escludendo il loro costo.
- Nessuna dismissione anticipata. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quella che ha dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito è rideterminato. Il credito già utilizzato in eccesso rispetto all’importo rideterminato va restituito.
- Cumulabilità. Il credito è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi ammissibili, a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee applicabili.
- Certificazione. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile devono essere certificati da un revisore legale dei conti.
Il bonus assunzioni 2026 è una misura separata
Il credito ZES riguarda gli investimenti. L’occupazione è disciplinata da una misura diversa, il “Bonus ZES 2026” dell’art. 3 del DL 62/2026 (convertito dalla legge 112/2026), con questi parametri:
- esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, nel limite di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
- durata massima di 24 mesi;
- datori di lavoro privati con fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione;
- assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di soggetti che hanno compiuto 35 anni e sono disoccupati da almeno 24 mesi;
- prestazione lavorativa effettivamente svolta presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle dieci regioni della ZES Unica;
- l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto e l’esonero non è cumulabile con altri esoneri contributivi;
- domanda all’INPS, nei limiti di spesa di 26 milioni di euro per il 2026, 60 milioni per il 2027 e 34 milioni per il 2028.
Regimi che non sono agevolazioni ZES
- IRES. L’aliquota ordinaria è il 24%. Non esiste un’aliquota ZES.
- Regime impatriati. Le agevolazioni sui redditi di lavoro dipendente e autonomo di chi trasferisce la residenza fiscale in Italia sono una misura personale, del tutto distinta dal credito ZES. Anche il suo quadro normativo sta cambiando: l’art. 5 del D.Lgs. 209/2023, che conteneva il regime, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2027 dal D.Lgs. 117/2026. Ogni ipotesi di combinazione tra “impatriati” e investimento ZES va ricontrollata sulle regole vigenti al momento del trasferimento.
- Nuovi residenti (art. 24-bis TUIR). L’imposta sostitutiva opzionale sui redditi esteri è anch’essa personale. Per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2026 l’imposta sostitutiva è di 300.000 euro per periodo d’imposta, con 50.000 euro per ciascun familiare ammissibile. Vedi la nostra guida al visto per residenza elettiva.
- Statistiche commerciali. Le cifre che circolano online su canoni di locazione commerciale, tempi di lavorazione o “risparmi totali” nella ZES non provengono da fonti ufficiali. Se un numero non è pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, dal Dipartimento per il Sud, da Normattiva o dalla Gazzetta Ufficiale, trattalo come materiale promozionale.
Domande frequenti
Esiste un’IRES ridotta al 10% per le imprese in ZES?
No. L’IRES è al 24%. La ZES riconosce un credito d’imposta sugli investimenti qualificati, che riduce le imposte dovute ma non modifica l’aliquota applicata agli utili. Le affermazioni su una “IRES ZES al 10%” o su un “tetto di 5,4 milioni di utile” non trovano fondamento nell’art. 16 del DL 124/2023 né nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Devo avere la sede legale al Sud?
Il testo normativo collega il credito agli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite e al mantenimento dell’attività in quei territori per cinque anni. Non è configurato come un vantaggio legato alla sede legale nel Mezzogiorno, e nessuna disposizione riconosce il credito per il solo fatto di trasferire la sede. Se un progetto specifico sia ammissibile dipende dall’investimento e dalla localizzazione della struttura produttiva e va verificato caso per caso, tenendo conto delle regole sugli aiuti regionali.
Una società con socio unico estero al 100% può usare il credito ZES?
Sì. Il credito è riconosciuto alle imprese indipendentemente dalla forma giuridica e le norme non limitano la partecipazione di soci non residenti. Contano le condizioni sull’investimento, sulla localizzazione e sull’impegno quinquennale.
Posso ancora accedere alla tranche 2026?
La finestra della comunicazione iniziale 2026 è andata dal 31 marzo al 30 maggio 2026 ed è chiusa. Chi l’ha presentata deve inviare la comunicazione integrativa tra il 3 e il 17 gennaio 2027. Per gli investimenti realizzati nel 2027 e nel 2028 attendi le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per quegli anni, senza presumere il calendario 2026.
Cosa succede se chiudo lo stabilimento prima dei cinque anni?
L’obbligo di mantenimento per cinque anni previsto dall’art. 16, comma 5, riguarda l’attività nelle zone assistite dove è stato realizzato l’investimento. L’inosservanza determina la revoca dei benefici goduti. Inoltre, se i beni sono dismessi o trasferiti entro cinque periodi d’imposta dall’entrata in funzione, il credito è rideterminato e l’eccedenza va restituita.
Il credito ZES è cumulabile con altri incentivi?
Sì, entro limiti precisi. È cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato sugli stessi costi ammissibili, purché il cumulo non superi l’intensità o l’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee applicabili. Poiché il credito è esso stesso un aiuto regionale ai sensi dell’art. 14 del GBER, ogni combinazione va verificata prima di impegnare l’investimento.
La ZES riduce i contributi per le nuove assunzioni?
Non tramite il credito d’imposta. L’agevolazione 2026 per le assunzioni in ZES è il separato Bonus ZES 2026 (art. 3 del DL 62/2026, convertito dalla legge 112/2026), con requisiti propri, un proprio budget e domanda all’INPS. Non è una conseguenza automatica dell’investimento in ZES.
Quali settori non possono usare il credito ZES?
Siderurgia, carbone e lignite, trasporti (esclusi magazzinaggio e supporto ai trasporti), produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia, banda larga e settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono esclusi anche i soggetti in liquidazione o scioglimento, le imprese in difficoltà e la produzione primaria di prodotti agricoli, la pesca e l’acquacoltura.
Conclusione: un incentivo reale, ma diverso dalla leggenda
La ZES è un vero incentivo agli investimenti e, per un investitore straniero che realizza uno stabilimento produttivo in una zona assistita del Sud Italia, può valere una percentuale significativa dell’investimento ammissibile. È però più stretta di quanto suggerisca la storia dell’“IRES al 10%”: il beneficio è un credito su nuovi beni strumentali e immobili, con un minimo di 200.000 euro, un tetto di 100 milioni per progetto, esclusioni settoriali, un impegno quinquennale e un iter in due comunicazioni all’Agenzia delle Entrate entro finestre fisse.
Se stai pianificando un investimento e vuoi capire se può essere ammissibile, contattaci. Studio Emmi affianca le imprese che investono nel Sud Italia nell’analisi dei requisiti, nella struttura dell’investimento e nelle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
Nota editoriale: articolo redatto da Giovanni Emmi, Dottore Commercialista. Questa edizione corregge precedenti affermazioni presenti nell’articolo relative a un’IRES ZES al 10%, a un tetto sull’utile e a un canale di domanda al GSE: nessuna di esse esiste. Aggiornato al 23 settembre 2026.
Da dove viene ogni affermazione
| Affermazione | Fonte ufficiale |
|---|
| ZES Unica istituita dal 1° gennaio 2024 con il DL 124/2023 (conv. legge 162/2023) | Normattiva; Dipartimento per il Sud |
| Dieci regioni, incluse Marche e Umbria per effetto della legge 171/2025 | Dipartimento per il Sud |
| L’agevolazione è un credito d’imposta ex art. 16 DL 124/2023 | Normattiva, art. 16 |
| Proroga agli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 | Legge 199/2025; Agenzia delle Entrate |
| Progetto minimo 200.000 euro; tetto 100 milioni per progetto | Art. 16, comma 4 |
| Terreni e immobili fino al 50% dell’investimento agevolato | Art. 16, comma 2 |
| Limite di spesa 2026 di 2,3 miliardi di euro | Legge 199/2025, art. 1, comma 438 |
| Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dal 31 marzo al 30 maggio 2026 | Legge 199/2025, art. 1, comma 439 |
| Comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027 | Legge 199/2025; Dipartimento per il Sud |
| Modelli approvati con provvedimento n. 3882 del 30 gennaio 2026 | Agenzia delle Entrate |
| Obbligo anti-delocalizzazione di cinque anni e revoca | Art. 16, comma 5 |
| Settori esclusi e imprese in difficoltà | Art. 16, comma 3; Agenzia delle Entrate |
| Aliquota IRES ordinaria al 24% | Agenzia delle Entrate |
| Bonus ZES 2026: 24 mesi, 650 euro al mese, DL 62/2026 (conv. legge 112/2026) | Normattiva; circolare INPS n. 56 del 14 maggio 2026 |
| Imposta sostitutiva nuovi residenti: 300.000 euro dal 1° gennaio 2026 | Agenzia delle Entrate |
Fonti ufficiali