Nuovo TUIR 2026: cosa cambia per gli stranieri
Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi è stato approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117: è entrato in vigore il 4 luglio, ma le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027. Per gli stranieri, aliquote IRPEF e criteri fondamentali di residenza qui esaminati restano confermati.
Il cambiamento più immediato, nello studio professionale, riguarda il modo di leggere e citare le norme. Alcuni articoli mantengono il numero, altri vengono spostati; disposizioni prima distribuite in provvedimenti diversi entrano nello stesso testo. Per il contribuente, invece, il punto di partenza rimane il proprio fascicolo: quando si è trasferito, quali redditi produce e quale regime sta utilizzando.
Questa guida non presenta il riordino come una nuova agevolazione generalizzata. Non attribuisce al decreto risparmi automatici e non pretende di certificare l'identità sostanziale di tutti i suoi 377 articoli. Esamina i riferimenti che ricorrono più spesso nella consulenza a persone fisiche straniere.
Il Provvedimento Esiste: Le Date da Non Confondere
La scheda ufficiale della Gazzetta Ufficiale riporta il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, con il titolo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. La pubblicazione è nella Serie Generale n. 152 del 3 luglio 2026, Supplemento Ordinario n. 26.
Per utilizzare correttamente questa informazione servono tre date, non una sola:
| Passaggio | Data | Rilevanza operativa |
|---|
| Pubblicazione del provvedimento | 3 luglio 2026 | Disponibilità del testo ufficiale |
| Entrata in vigore del decreto | 4 luglio 2026 | Efficacia del decreto che approva il testo allegato |
| Applicazione delle disposizioni del testo unico | 1° gennaio 2027 | Decorrenza espressamente prevista dall'articolo 377 |
L'articolo 1 del decreto approva il testo allegato e prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. L'articolo 377 del testo unico, invece, stabilisce: «Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027».
La conseguenza pratica è evitare formule come «da luglio cambiano tutte le tasse». Il professionista deve individuare il periodo cui si riferisce il reddito, non soltanto l'anno in cui scrive il parere o prepara una dichiarazione. Una pratica lavorata nel 2027 può riguardare un periodo precedente: il calendario dello studio non sostituisce la decorrenza della norma.
Per chi legge l'italiano ma conosce soprattutto il sistema fiscale del paese di origine, questa distinzione merita una spiegazione esplicita. Entrata in vigore e applicazione non sono sinonimi intercambiabili in questo provvedimento.
Un Riordino non È un Nuovo Sconto Fiscale
Nel preambolo il legislatore dichiara di voler riordinare «in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte sui redditi». Il testo va quindi letto come un consolidamento della disciplina, verificando comunque singoli articoli, regole transitorie e modifiche successive.
La domanda utile del cliente non è «quanto risparmio con il nuovo TUIR?», ma «quale disposizione cambia il risultato del mio caso?». Se la base imponibile e l'aliquota rimangono identiche, il semplice cambiamento di riferimento non produce un risparmio.
Questo vale anche per il linguaggio commerciale dei preventivi. Il riordino non dimostra, da solo, che serva rifare ogni opzione o impostare una nuova struttura societaria. Chiedete al consulente di distinguere l'aggiornamento documentale da un intervento con effetti fiscali, indicando il presupposto concreto di quest'ultimo.
Una scheda sintetica ben fatta può contenere quattro colonne: questione, norma precedente, norma consolidata e conseguenza per il contribuente. Se nella quarta colonna compare soltanto «aggiornare il riferimento», non occorre trasformare quella nota in una riorganizzazione dell'attività.
IRPEF: Gli Scaglioni Restano 23%, 33% e 43%
L'articolo 11 del nuovo testo conserva il numero e riporta il seguente schema:
| Reddito imponibile per scaglioni | Aliquota |
|---|
| Fino a 28.000 euro | 23% |
| Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 33% |
| Oltre 50.000 euro | 43% |
Sono gli scaglioni già utilizzati per il 2026. Non si deve quindi descrivere il passaggio al nuovo testo come un'ulteriore riduzione della seconda aliquota: il 33% non nasce nuovamente nel 2027.
Esempio: Un Imponibile di 45.000 Euro
Consideriamo una persona fisica straniera con 45.000 euro di imponibile IRPEF ordinario. Per isolare il confronto, l'imponibile è già determinato: non stiamo parlando di fatturato, né applicando un regime agevolato.
Il primo scaglione produce 28.000 × 23% = 6.440 euro. La parte residua, 17.000 euro, produce 17.000 × 33% = 5.610 euro. L'IRPEF lorda nazionale dell'esempio è quindi 12.050 euro.
A parità di imponibile e di scaglioni, il risultato non cambia perché il calcolo cita un nuovo decreto. L'esempio non comprende detrazioni, crediti, addizionali, contributi o un'eventuale imposizione estera; non è dunque una previsione del netto disponibile.
Per un lavoratore autonomo è altrettanto importante non confondere l'IRPEF ordinaria con un'imposta sostitutiva. La scelta del regime richiede un'analisi distinta: la nostra guida al forfettario per stranieri aiuta a impostare quel confronto, senza dedurre l'accesso a un regime dalla sola nazionalità.
Residenza Fiscale: L'Articolo 2 non Viene Rinumerato
Per molti contribuenti stranieri questo è il passaggio decisivo. L'articolo 2 del nuovo testo richiama espressamente l'articolo 2 del D.P.R. 917/1986 e riprende i criteri di residenza delle persone fisiche.
La norma considera residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, contando anche le frazioni di giorno, hanno in Italia la residenza ai sensi del codice civile, il domicilio oppure la presenza fisica. Per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari.
L'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo determina inoltre una presunzione superabile con prova contraria. I collegamenti sostanziali non diventano irrilevanti solo perché il contribuente non ha completato un adempimento anagrafico.
La Nazionalità non Risolve il Problema
Dire «sono straniero» non chiarisce se si è residenti o non residenti ai fini fiscali. L'articolo 3 mantiene la distinzione generale tra il reddito complessivo dei residenti e, per i non residenti, i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ferme le esclusioni e le discipline speciali applicabili.
Nella raccolta dei fatti conviene separare viaggi, abitazioni disponibili, luogo del lavoro e situazione familiare. È una raccomandazione organizzativa per consentire un'analisi attendibile, non un nuovo elenco di documenti obbligatori introdotto dal decreto.
Allo stesso modo, la pratica per ottenere un identificativo fiscale non sostituisce il ragionamento sulla residenza. Se il problema iniziale è documentale, la guida al codice fiscale per stranieri va tenuta distinta dal parere sulla posizione tributaria complessiva.
Impatriati: Il Riferimento Diventa l'Articolo 225
L'articolo 225 reca la disciplina per la determinazione del reddito dei lavoratori impatriati e indica come norma di provenienza l'articolo 5 del D.Lgs. 209/2023.
Restano riconoscibili i parametri fondamentali del regime corrente: redditi agevolabili prodotti in Italia, limite annuo di 600.000 euro, concorso al reddito nella misura del 50%, ridotto al 40% nelle ipotesi previste in presenza di un figlio minore. Il beneficio ordinario riguarda il periodo di trasferimento della residenza fiscale e i quattro successivi.
Per chi si trasferisce nel 2026, la rinumerazione non apre un nuovo quinquennio nel 2027. Il fascicolo deve conservare l'anno iniziale e i presupposti di accesso: non si azzera la storia del contribuente al cambio del riferimento normativo.
Il testo continua a richiedere una verifica dei requisiti, tra cui precedente non residenza, svolgimento dell'attività in Italia e qualificazione. Le situazioni con lo stesso datore o gruppo richiedono un esame specifico. Non basta qualificarsi genericamente come imprenditore straniero per attribuire ogni reddito al regime.
La guida aggiornata agli impatriati sviluppa questi profili. Nel confronto con vecchi articoli online, bisogna evitare di importare nel regime corrente le percentuali o le maggiorazioni territoriali di discipline storiche: consolidare le norme non significa renderle liberamente combinabili.
Neo-Residenti: Dall'Articolo 24-bis all'Articolo 246
L'articolo 246 raccoglie l'imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia. Il riferimento precedente è l'articolo 24-bis del D.P.R. 917/1986, non l'articolo 24.
Per i trasferimenti dal 1° gennaio 2026, gli importi sono 300.000 euro per periodo d'imposta, più 50.000 euro per ciascun familiare ammesso al regime. Il nuovo articolo riporta questi valori: non si tratta di un aumento che nasce soltanto con l'applicazione del testo unico nel 2027.
Il dato da conservare nel fascicolo è la data in cui è stata acquisita la residenza, insieme alla documentazione dell'opzione. Il regime economico della singola posizione deve essere ricondotto alla relativa coorte di ingresso, senza applicare automaticamente a chi era già entrato l'ultimo importo letto in una guida.
Attenzione al Rapporto con gli Altri Benefici
L'articolo 246, comma 7, contiene espressamente la non cumulabilità dei suoi effetti con quelli dell'articolo 225 e dell'articolo 226, commi da 1 a 5. La decorrenza va letta insieme all'articolo 2 del D.L. 38/2026: il comma 2 riferisce la modifica ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale dal periodo d'imposta 2027. Per questi nuovi ingressi non va preventivata la combinazione tra imposta sostitutiva sui redditi esteri e regime impatriati.
La presenza della disposizione nel testo consolidato non prova, da sola, che il riordino abbia creato il divieto. Per le posizioni pregresse occorre ricostruire la decorrenza delle norme di provenienza e la data del trasferimento, senza trasformare il 2027 in una risposta unica per tutte le storie fiscali.
Anche il credito per imposte estere richiede una lettura coerente con il regime concretamente applicato. Il suo riferimento generale passa dall'articolo 165 all'articolo 185. Per organizzare il confronto tra ordinamenti, si può partire dalla guida alle convenzioni contro le doppie imposizioni, verificando poi il caso specifico.
Tabella di Corrispondenza per il Fascicolo del Cliente
Le indicazioni di provenienza stampate sotto le rubriche degli articoli consentono di costruire questa mappa verificata:
| Argomento | Riferimento precedente | Nuovo testo unico |
|---|
| Residenza della persona fisica | Art. 2, D.P.R. 917/1986 | Art. 2 |
| Base imponibile generale | Art. 3, D.P.R. 917/1986 | Art. 3 |
| Determinazione dell'IRPEF | Art. 11, D.P.R. 917/1986 | Art. 11 |
| Redditi prodotti in Italia dai non residenti | Art. 23, D.P.R. 917/1986 | Art. 25 |
| Imposta dovuta dai non residenti | Art. 24, D.P.R. 917/1986 | Art. 26 |
| Credito per redditi prodotti all'estero | Art. 165, D.P.R. 917/1986 | Art. 185 |
| Regime corrente degli impatriati | Art. 5, D.Lgs. 209/2023 | Art. 225 |
| Opzione dei neo-residenti sui redditi esteri | Art. 24-bis, D.P.R. 917/1986 | Art. 246 |
Non esiste una formula aritmetica da applicare a tutti i numeri. L'articolo 2 rimane 2, il 23 diventa 25 e il 24-bis si trova molto più avanti. Una sostituzione automatica nei modelli di studio sarebbe quindi un metodo poco affidabile.
L'articolo 376, comma 2, contiene inoltre una regola di continuità dei rinvii alle disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, con le eccezioni indicate dalla stessa norma: il riferimento si intende rivolto alla disposizione corrispondente del nuovo testo. Questo raccordo non elimina l'utilità di citare chiaramente provvedimento, articolo e periodo interessato.
Una Checklist Concreta tra il 2026 e il 2027
Nel 2026, suggeriamo di preparare un riepilogo condiviso tra cliente e consulente: cronologia della residenza, categorie reddituali, regimi utilizzati, primo anno di beneficio e documenti su cui si fondano le conclusioni. Chi ha consulenti in due paesi dovrebbe consegnare lo stesso riepilogo a entrambi.
Per ogni simulazione, indicare se si confrontano redditi ordinari o redditi agevolati e se la cifra iniziale è un compenso, un ricavo o un imponibile già determinato. Molte divergenze tra preventivi nascono qui, prima ancora della ricerca dell'articolo corretto.
Per i redditi del 2027, aggiornare i riferimenti e verificare il testo applicabile alla data dell'operazione. La scheda Normattiva segnala aggiornamenti dell'atto: l'edizione originaria serve a ricostruire la pubblicazione, ma non sostituisce sempre una consultazione della versione pertinente.
Conservare anche i pareri precedenti, senza riscriverli retroattivamente come se fossero nati sotto la nuova numerazione. Un allegato con le corrispondenze è più trasparente e permette al consulente estero di capire perché lo stesso argomento compare con riferimenti diversi.
Queste sono indicazioni di metodo. Non introducono nuove scadenze, nuovi codici di versamento o una procedura obbligatoria di riconferma dei benefici: tali conseguenze richiederebbero una disposizione specifica, non il semplice annuncio del nuovo TUIR.
Domande Frequenti
Il nuovo TUIR si applica già ai redditi del 2026?
L'articolo 377 stabilisce l'applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2027. L'entrata in vigore del decreto il 4 luglio 2026 non va utilizzata per anticipare automaticamente quella decorrenza. La pratica deve essere collegata al periodo reddituale interessato.
Cambia la definizione di residenza per chi non è italiano?
L'articolo 2 riprende i criteri esaminati nella guida e mantiene il numero. La cittadinanza straniera non sostituisce la verifica di residenza, domicilio, presenza e presunzione anagrafica. Il contribuente deve continuare a rappresentare correttamente la propria situazione concreta.
Un beneficiario impatriato riparte da zero nel 2027?
No. Il periodo ordinario indicato dall'articolo 225 è collegato al trasferimento della residenza fiscale e ai quattro periodi successivi. La collocazione della disciplina nel nuovo testo unico non è, da sola, un nuovo trasferimento o un nuovo diritto quinquennale.
La flat tax da 300.000 euro nasce con il nuovo codice?
No. Per gli ingressi dal 1° gennaio 2026 il parametro è già quello indicato, con 50.000 euro per il familiare ammesso. L'articolo 246 lo riporta nel testo consolidato. Per una posizione preesistente va identificata la coorte, non semplicemente applicata l'ultima cifra pubblicata.
Un vecchio parere con l'articolo 165 è inutilizzabile?
Non per il solo numero. Occorre capire a quale periodo e fattispecie si riferisce. Il nuovo articolo 185 indica proprio l'articolo 165 del D.P.R. 917/1986 come fonte; la tabella di corrispondenza serve a leggere il parere, non a cancellarne il contesto storico.
Official References — Fonti Ufficiali
- Gazzetta Ufficiale: D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
- Decreto di approvazione, articolo 1 e preambolo; articolo 377, decorrenza.
- Articolo 2, residenza; articolo 3, base imponibile; articolo 11, aliquote.
- Articolo 25, redditi dei non residenti; articolo 26, determinazione dell'imposta; articolo 185, credito estero.
- Articolo 225, impatriati; articolo 246, neo-residenti; articolo 376, abrogazioni e rinvii.
Vuoi distinguere un semplice aggiornamento dei riferimenti da un cambiamento effettivo della tua posizione fiscale? Contatta il nostro studio indicando anno del trasferimento, categorie di reddito e agevolazioni già utilizzate. Possiamo impostare una verifica mirata, senza attribuire al nuovo testo benefici che non prevede.